Art. 1

In vigore dal 12 feb 2024
All’articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i paragrafi seguenti: «7.   Il paragrafo 4 non si applica alle operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, effettuate a partire dal 28 febbraio 2022. 8.   A decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché saranno mantenute le misure restrittive previste al paragrafo 4, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti: a) le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente; b) le entrate ricavate o generate dalle disponibilità liquide di cui alla lettera a) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli; c) l’utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b), determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell’imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non può essere trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi fintantoché il Consiglio non decida, sulla base di una proposta presentata a norma dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la possibile istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell’Unione da attingere a tale utile netto per il sostegno dell’Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, nonché le modalità di tale contributo, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell’Unione e internazionale. In tale contesto il Consiglio stabilisce altresì l’importo che i depositari centrali di titoli possono trattenere in via provvisoria oltre ad assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio, fatto salvo il rispetto, da parte dei pertinenti depositari centrali di titoli, delle norme previste dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo status di vigilanza di tali enti o ai sensi di tali atti; d) fino all’adozione della decisione del Consiglio di cui alla lettera c), ciascun depositario centrale di titoli può chiedere alla propria autorità di vigilanza di autorizzare svincoli di una parte dell’utile netto di cui alla lettera c) al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio. Gli Stati membri interessati informano preventivamente la Commissione di qualsiasi autorizzazione. 9.   Entro il 30 giugno di ogni anno ciascun depositario centrale di titoli interessato comunica alla Commissione e alle proprie autorità nazionali di vigilanza l’importo totale delle disponibilità liquide, delle entrate e dell’utile netto di cui al paragrafo 8, lettere da a) a c). 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, regolamenti che stabiliscono le modalità specifiche della a in relazione alle entrate e agli utili di cui al paragrafo 8. A tal fine la Commissione consulta la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.».
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