Art. 27

Raccolta di dati sulle emissioni

In vigore dal 7 feb 2024
Raccolta di dati sulle emissioni Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori d'interesse di cui al presente regolamento al fine di acquisire dati sulle emissioni. Gli Stati membri consentono, se del caso, la registrazione delle informazioni raccolte a norma dell' mediante un sistema elettronico centralizzato. La Commissione può definire orientamenti riguardo alla progettazione del sistema elettronico centralizzato da parte degli Stati membri.
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