Art. 24
Misure di sorveglianza del commercio illecito
In vigore dal 7 feb 2024
Misure di sorveglianza del commercio illecito
1. Sulla base di un monitoraggio periodico del commercio di gas fluorurati a effetto serra e di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati ai movimenti di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di:
a)
integrare il presente regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all', per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;
b)
integrare il presente regolamento specificando i requisiti da controllare nell'ambito della sorveglianza, a norma dell', dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione;
c)
modificare il presente regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma dell', delle importazioni e delle esportazioni di gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.
2. Nell'adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico della metodologia da istituire a norma delle lettere a), b) e c) di tale paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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