Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 feb 2024
Disposizioni transitorie Il presente regolamento non si applica alle tariffe annuali, alle procedure e ai servizi per i quali l’importo è divenuto esigibile ai sensi del regolamento (CE) n. 297/95 o del regolamento (UE) n. 658/2014 prima del 1 o gennaio 2025.
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