Art. 11
Revisione
In vigore dal 7 feb 2024
Revisione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare gli allegati qualora ciò sia giustificato in considerazione di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a)
una relazione speciale ricevuta dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 7;
b)
le risultanze del monitoraggio del tasso di inflazione di cui all’, paragrafo 6; oppure
c)
le relazioni di bilancio dell’Agenzia.
2. Qualsiasi revisione delle tariffe e degli oneri e della remunerazione versata alle autorità competenti degli Stati membri previsti dal presente regolamento si basa su una valutazione, condotta dalla Commissione, dei costi e delle entrate dell’Agenzia nonché del totale dei costi dei servizi forniti a quest’ultima dalle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto anche dell’impatto di tali servizi sulla sostenibilità delle operazioni dell’Agenzia, compresi i servizi forniti all’Agenzia dalle autorità competenti degli Stati membri, e di una ripartizione equa e obiettiva delle tariffe, degli oneri e della remunerazione.
La Commissione può prendere in considerazione qualsiasi fattore che possa avere un impatto sostanziale sui costi dell’Agenzia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il carico di lavoro associato alle sue attività, nonché i potenziali rischi connessi alle fluttuazioni delle entrate relative alle tariffe. Le tariffe e gli oneri sono fissati a un livello tale da garantire che l’Agenzia disponga di sufficienti entrate per coprire i costi dei servizi forniti.
3. In qualsiasi revisione degli allegati, gli importi della remunerazione versata alle autorità competenti degli Stati membri di cui al presente regolamento sono considerati come un importo unico della remunerazione indipendentemente dallo Stato membro dell’autorità competente interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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