Art. 2

In vigore dal 6 feb 2024
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle nuove infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026 per quanto riguarda le infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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