Art. 1

Rilascio di mezzi di prova da parte di un emittente autorizzato

In vigore dal 2 feb 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) All’articolo 199, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione: “Imballaggio N — 98200”. 5.   Se, in casi debitamente giustificati, i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono la seguente indicazione: “Rilasciato a posteriori — 99210”. I mezzi di prova di cui al primo comma possono essere rilasciati a posteriori solo prima della scadenza dei termini per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103 del codice.» ; 2) all’articolo 200, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate per determinare la loro posizione doganale di merci unionali dopo la reimmissione nel territorio doganale dell’Unione, indicando l’MRN.» ; 3) è inserito il seguente articolo 200 bis: «Articolo 200 bis Rilascio di mezzi di prova da parte di un emittente autorizzato (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) 1.   L’agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato di cui all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applica solo ai mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali rilasciati nello Stato membro che ha autorizzato il rilascio di tali mezzi di prova. 2.   L’emittente autorizzato del documento T2L o T2LF registra la prova della posizione doganale di merci unionali al più tardi al momento della spedizione delle merci. 3.   L’emittente autorizzato non può iniziare a spostare le merci unionali prima della scadenza del periodo indicato nell’autorizzazione di cui all’articolo 128, paragrafo 3 ter, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.» ; 4) all’articolo 205, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all’MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci al fine di determinare la loro posizione doganale di merci unionali. Quando i dati del documento T2L o T2LF sono utilizzati solo per una parte della merce al momento della prima presentazione per determinarne la posizione doganale di merci unionali, è stabilito un nuovo mezzo di prova per la parte restante della merce in conformità dell’articolo 200 del presente regolamento e dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.» ; 5) all’articolo 303, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Su richiesta del titolare del regime o della persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza, l’ufficio doganale di partenza fornisce un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza al titolare del regime o alla persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 di tale regolamento delegato.» ; 6) all’articolo 305, paragrafo 1, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti: «Nei casi di cui al primo comma, lettere c) e f), quando le merci sono trasportate in una stessa unità di trasporto intermodale, il modo di trasporto è modificato senza movimentare le merci stesse e l’unità di trasporto intermodale reca un numero identificativo unico, tale modifica non è considerata come un incidente ai fini del primo comma. Ai fini del secondo comma, per unità di trasporto intermodale si intende, ad esempio, un container, una cassa mobile o un semirimorchio. Il secondo comma si applica anche ad un veicolo caricato che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:635:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo