Art. 37
Informazioni condivise con l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza
In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni condivise con l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza
1. Le informazioni fornite dall'organismo di certificazione all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza includono tutti gli elementi necessari a quest'ultima per comprendere l'impatto della vulnerabilità, le modifiche da apportare al prodotto TIC e, se disponibili, le eventuali informazioni da parte dell'organismo di certificazione sulle implicazioni più ampie della vulnerabilità per altri prodotti TIC certificati.
2. Le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 non contengono dettagli sulle modalità di sfruttamento della vulnerabilità. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri di indagine dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:482:oj#art-37