Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 gen 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «criteri comuni»: i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione quali definiti nella norma ISO/IEC 15408; (2) «metodologia comune di valutazione»: la metodologia comune per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione quale definita nella norma ISO/IEC 18045; (3) «oggetto della valutazione»: un prodotto TIC o una sua parte, o un profilo di protezione come parte di un processo TIC, sottoposto a valutazione di cibersicurezza allo scopo di ricevere la certificazione EUCC; (4) «traguardo di sicurezza»: una dichiarazione dei requisiti di sicurezza dipendenti dall'implementazione per uno specifico prodotto TIC; (5) «profilo di protezione»: un processo TIC che stabilisce i requisiti di sicurezza per una categoria specifica di prodotti TIC, che affronta le esigenze di sicurezza indipendenti dall'implementazione e che può essere utilizzato per valutare i prodotti TIC rientranti in tale categoria specifica ai fini della loro certificazione; (6) «relazione tecnica di valutazione»: un documento prodotto da un'ITSEF per presentare i risultati, i verdetti e le giustificazioni ottenuti durante la valutazione di un prodotto TIC o di un profilo di protezione in conformità delle norme e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento; (7) «ITSEF»: una struttura di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, che è un organismo di valutazione della conformità quale definito nell', punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, che svolge attività di valutazione; (8) «livello AVA_VAN»: un livello di analisi della vulnerabilità dell'affidabilità che indica il grado delle attività di valutazione della cibersicurezza svolte per determinare il livello di resistenza rispetto alla potenziale possibilità di sfruttare i difetti o i punti deboli dell'oggetto della valutazione nel suo ambiente operativo, come stabilito nei criteri comuni; (9) «certificato EUCC»: un certificato di cibersicurezza rilasciato nell'ambito dell'EUCC per prodotti TIC o per profili di protezione che possono essere utilizzati esclusivamente nel processo TIC di certificazione dei prodotti TIC; (10) «prodotto composito»: un prodotto TIC che è valutato insieme a un altro prodotto TIC sottostante che ha già ricevuto un certificato EUCC e dalla cui funzionalità di sicurezza dipende il prodotto TIC composito; (11) «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881; (12) «organismo di certificazione»: un organismo di valutazione della conformità quale definito nell', punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, che svolge attività di certificazione; (13) «settore tecnico»: un quadro tecnico comune relativo a una particolare tecnologia per la certificazione armonizzata con una serie di requisiti di sicurezza caratteristici; (14) «documento sullo stato dell'arte»: documento in cui sono specificati i metodi, le tecniche e gli strumenti di valutazione che si applicano alla certificazione dei prodotti TIC, o ai requisiti di sicurezza di una categoria generica di prodotti TIC, o a qualsiasi altro requisito necessario per la certificazione, al fine di armonizzare la valutazione, in particolare dei settori tecnici o dei profili di protezione; (15) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità quale definita nell', punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020.
Storico versioni

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