Art. 3
In vigore dal 29 gen 2024
1. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
2. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati animali terrestri destinati alla produzione di alimenti continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
Storico versioni
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