Art. 1
Decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana
In vigore dal 25 gen 2024
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
all’articolo 10 è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
se si tratta di una decisione di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1).»;
2)
nel titolo I, capo 2, sezione 2, sottosezione 3, è inserito il seguente articolo 18 bis:
„Articolo 18 bis
Decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana
(Articolo 35 del codice)
1. Le autorità doganali adottano, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (“decisioni IVVD”), che precisano il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale, nonché la relativa applicazione, per la determinazione del valore in dogana di merci in circostanze particolari.
Tale domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:
a)
se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;
b)
se non si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.
2. Le decisioni IVVD sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci:
a)
per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto;
b)
per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.
3. Le decisioni IVVD sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse prendono effetto.
4. Per l’applicazione di una decisione IVVD nel contesto di un particolare regime doganale il destinatario della decisione è in grado di provare che le merci interessate e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.»
;
3)
all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;
4)
all’articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se la Commissione informa le autorità doganali che l’adozione di una decisione relativa a informazioni vincolanti è sospesa conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, per le decisioni ITV e IVO, o conformemente all’articolo 20 bis, paragrafo 7, lettera a), per le decisioni IVVD, il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che sono garantite la correttezza e l’uniformità della classificazione tariffaria, della determinazione dell’origine o della determinazione del valore in dogana.»;
(5)
è inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Gestione delle decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana
(Articolo 35 del codice)
1. Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, nei seguenti casi:
a)
se l’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;
b)
se una decisione IVVD non è più compatibile con l’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate per l’interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La cessazione della validità delle decisioni IVVD non ha effetto retroattivo.
3. In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27 del codice, le decisioni IVVD sono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
4. Le decisioni IVVD sono revocate a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 28 del codice.
5. Le autorità doganali revocano le decisioni IVVD se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. Laddove una decisione IVVD cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, oppure è revocata a norma del paragrafo 4 o 5, può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti basati su tale decisione e conclusi prima della sua revoca o della cessazione della sua validità.
L’uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o della cessazione di validità della decisione IVVD.
Per beneficiare dell’uso esteso di una decisione IVVD, il destinatario di tale decisione presenta una domanda all’autorità doganale che ha preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della cessazione della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all’uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.
7. La Commissione comunica alle autorità doganali:
a)
la sospensione dell’adozione di decisioni IVVD per le merci la cui determinazione corretta e uniforme del valore in dogana non è garantita; o
b)
il ritiro della sospensione di cui alla lettera a).»
;
6)
l’articolo 21 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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