Art. 2

In vigore dal 22 gen 2024
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024, ad eccezione del famoxadone nelle o sulle uve da tavola e del procloraz nei o sui melograni e nelle o sulle papaie.
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