Art. 9
In vigore dal 19 gen 2024
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
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