Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 17 gen 2024
Misure transitorie Le partite di prodotti classificati con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905, spedite nell'Unione da un paese terzo elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell'Unione fino al 7 marzo 2024 senza essere accompagnate dal certificato ufficiale prescritto dall', paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, a condizione che soddisfino tutte le altre prescrizioni del diritto dell'Unione ad esse applicabili.
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