Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 16 gen 2024
Misure transitorie
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima di 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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