Art. 7

Misure transitorie

In vigore dal 16 gen 2024
Misure transitorie I preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 specificati nell’allegato, e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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Misure transitorie (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/251) — Testo vigente | Portale Normativo