Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1602

In vigore dal 15 gen 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1602 Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 è così modificato: 1) all’articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»; 3) all’articolo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»; 4) all’articolo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 4, lettera c), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 6, lettera c), si applicano tuttavia a decorrere dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno operativi o, al più tardi, dal 3 marzo 2025.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:950:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo