Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 15 gen 2024
Misure transitorie 1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento. 4.   Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
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