Art. 2
Divieti
In vigore dal 12 gen 2024
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.
Storico versioni
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