Art. 50
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito
In vigore dal 10 gen 2024
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito
La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:257:oj#art-50