Art. 1

In vigore dal 10 gen 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia. 2.   Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. 23,0  % 899 J Tutte le altre società 23,0  % 8999 Turchia Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş 13,6  % 899K Tutte le altre società 13,6  % 8999 3.   In caso di deterioramento delle merci prima dell’immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2024/209 — Testo vigente | Portale Normativo