Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2022/2576
In vigore dal 21 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2022/2576
Il regolamento (UE) 2022/2576 è così modificato:
1)
all’articolo 5 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7.»
;
2)
l’articolo 10 è soppresso.
3)
all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2024.»;
4)
l’allegato I, è così modificato:
a)
nella parte a), la nota a piè di pagina n. 1 è sostituita dalla seguente:
«Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2024 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.»;
b)
nella parte b), il titolo è sostituito dal seguente:
«Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024 (valori in milioni di metri cubi):».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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