Art. 1

In vigore dal 20 dic 2023
1.   Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa) sono autorizzate a essere immesse sul mercato dell’Unione. Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa) sono inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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