Art. 3
Relazioni
In vigore dal 18 dic 2023
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:
a)
irregolarità riguardanti un contributo dei fondi inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;
b)
casi in cui l’irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
c)
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione, all’organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
d)
casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o dall’organismo pagatore o da un’altra autorità competente prima dell’inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all’, lettera a).
3. Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
a)
il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l’operazione interessati e, se del caso, il nome e il codice comune d’identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
b)
l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell’irregolarità medesima;
c)
il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;
d)
il numero di partita IVA della persona interessata;
e)
il numero identificativo unico del beneficiario;
f)
la regione o area in cui l’operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);
g)
la o le disposizioni, a livello dell’Unione e nazionale, che sono state violate;
h)
la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un’irregolarità;
i)
le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;
j)
eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;
k)
il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
l)
il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;
m)
il riferimento a pre-debitori o registro dei debitori;
n)
se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
o)
il periodo o la data in cui è stata commessa l’irregolarità;
p)
la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità;
q)
l’importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell’Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
r)
l’importo interessato dall’irregolarità, espresso in termini del contributo dell’Unione e del contributo nazionale;
s)
nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l’importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell’Unione e del contributo nazionale;
t)
la natura della spesa irregolare.
4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale.
5. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l’imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l’esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
a)
se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;
b)
se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell’Unione o nazionale;
c)
se è stata accertata una frode.
7. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.
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