Art. 2

Formato delle segnalazioni

In vigore dal 18 dic 2023
Formato delle segnalazioni 1.   Le informazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/204 sono trasmesse alla Commissione per via elettronica, utilizzando l’apposito sistema di gestione delle irregolarità. 2.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere individuato le irregolarità. 3.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le relazioni di follow-up a norma dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere ottenuto le informazioni pertinenti.
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