Art. 2
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 15 dic 2023
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui i GEFIA devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2. Il GEFIA invia le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del paragrafo 1 o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Storico versioni
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