Art. 2
In vigore dal 15 dic 2023
1. Senza indugio e comunque entro il 29 febbraio 2024, Grecia e Slovenia comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell’:
a)
una descrizione delle misure da adottare;
b)
i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori;
c)
l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;
d)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;
e)
le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
f)
la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 31 maggio 2024;
g)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’, paragrafo 7;
h)
le azioni intraprese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
2. Entro il 15 ottobre 2024 Grecia e Slovenia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
Storico versioni
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