Art. 1

Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione

In vigore dal 14 dic 2023
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato: (1) l’articolo 119 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Presunzione e prova di posizione doganale (Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali: a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori da tale territorio; b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro. Se un nuovo documento di trasporto è rilasciato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, il documento di trasporto unico originale è messo a disposizione delle autorità doganali al momento della reintroduzione nell’Unione; d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti; e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte; f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.» ; (2) l’articolo 128 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La domanda di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata all’autorità doganale competente a prendere la decisione dello Stato membro in cui le merci sono state inizialmente caricate su un mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle merci.» ; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: «3 bis.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle seguenti condizioni: a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; b) il richiedente rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali oppure le autorità doganali competenti sanno che il richiedente è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento per l’uso di tali prove; c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice; d) l’autorità doganale competente ritiene di essere in grado, senza uno sforzo amministrativo sproporzionato, di controllare le prove della posizione unionale rilasciate dal richiedente e di effettuare controlli. 3 ter.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica in particolare: a) le condizioni alle quali le scritture sono messe a disposizione delle autorità doganali a fini di controllo e conservate per almeno tre anni; b) le condizioni alle quali l’emittente autorizzato stabilisce che le prove sono state utilizzate correttamente; c) il termine e le modalità che l’emittente autorizzato deve rispettare per informare l’ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.» ; (3) all’articolo 136, paragrafo 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera j bis): «j bis) i dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati;»; (4) all’articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;»; (5) all’articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141. 2.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.» ; (6) all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti: «iv) se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento; v) se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»; (7) l’articolo 228 è sostituito dal seguente: «Articolo 228 Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione (Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice) L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti: a) imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni; b) imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni; c) dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.».
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