Art. 1
Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione
In vigore dal 14 dic 2023
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
(1)
l’articolo 119 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Presunzione e prova di posizione doganale
(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:
a)
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori da tale territorio;
b)
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
c)
le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro. Se un nuovo documento di trasporto è rilasciato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, il documento di trasporto unico originale è messo a disposizione delle autorità doganali al momento della reintroduzione nell’Unione;
d)
gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti;
e)
imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte;
f)
le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.»
;
(2)
l’articolo 128 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La domanda di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata all’autorità doganale competente a prendere la decisione dello Stato membro in cui le merci sono state inizialmente caricate su un mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle merci.»
;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
«3 bis. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle seguenti condizioni:
a)
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
b)
il richiedente rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali oppure le autorità doganali competenti sanno che il richiedente è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento per l’uso di tali prove;
c)
il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice;
d)
l’autorità doganale competente ritiene di essere in grado, senza uno sforzo amministrativo sproporzionato, di controllare le prove della posizione unionale rilasciate dal richiedente e di effettuare controlli.
3 ter. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica in particolare:
a)
le condizioni alle quali le scritture sono messe a disposizione delle autorità doganali a fini di controllo e conservate per almeno tre anni;
b)
le condizioni alle quali l’emittente autorizzato stabilisce che le prove sono state utilizzate correttamente;
c)
il termine e le modalità che l’emittente autorizzato deve rispettare per informare l’ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.»
;
(3)
all’articolo 136, paragrafo 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera j bis):
«j bis)
i dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati;»;
(4)
all’articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;»;
(5)
all’articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.
2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.»
;
(6)
all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:
«iv)
se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;
v)
se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;
(7)
l’articolo 228 è sostituito dal seguente:
«Articolo 228
Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione
(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
a)
imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
b)
imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
c)
dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:634:oj#art-1