Art. 3
In vigore dal 14 dic 2023
Il registro centrale e il servizio centrale di autenticazione sono istituiti conformemente alle specifiche tecniche, alle norme e alle procedure di cui alla parte II dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2790:oj#art-3