Art. 4

In vigore dal 14 dic 2023
Il regolamento (CE) n. 401/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento di esecuzione. Tuttavia, fino al 1o gennaio 2029, le prescrizioni specifiche di cui all’allegato II, punto 4.3, del regolamento (CE) n. 401/2006 continuano ad applicarsi ai metodi che sono stati validati prima della data di applicazione del presente regolamento.
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