Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63
Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:
(1)
all’articolo 3, il punto 17) è sostituito dal seguente:
«17)
“passività ammissibili”: le passività ammissibili definite all’, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;»;
(2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Laddove l’autorità competente abbia esentato completamente l’ente a livello individuale dall’applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l’autorità di risoluzione abbia anch’essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafo 3 o 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, l’indicatore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell’indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.»
;
(3)
all’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatto salvo l’articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l’ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.»
;
(4)
all’articolo 20 sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:
«8. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2024 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2024, a ciascun ente di cui all’ le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.
9. In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023, i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 29 febbraio 2024.»
;
5)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:895:oj#art-1