Art. 1
In vigore dal 13 dic 2023
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
(1)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 31 dicembre 2026 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-14b indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell’allegato e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.»
;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
(2)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
senza indugio, il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;»;
b)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. L’osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:
a)
completare il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca dell’allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell’allegato, tenendo presente che la raccolta di dati sugli squali di Groenlandia deve essere effettuata riducendo al minimo i danni agli esemplari sottoposti a campionamento;
b)
trasmettere giornalmente, prima delle ore 12:00 UTC, il rapporto relativo al giorno precedente, per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell’allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell’allegato del presente regolamento;
c)
segnalare senza indugio al CCP qualsiasi discrepanza con il presente regolamento ed eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l’osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l’esercizio dei suoi compiti;
d)
monitorare l’etichettatura dei prodotti, il registro di produzione e il piano di stivaggio della nave in base alle condizioni di cui agli articoli 24 e 25 e registrare nel rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca eventuali discrepanze riscontrate;
e)
annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;
f)
trasmettere per via elettronica le informazioni di cui all’allegato II.M delle CEM indicate al punto 35) dell’allegato al CCP e allo Stato di approdo il prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e al più tardi all’arrivo della nave in porto per lo sbarco;
g)
mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all’arrivo della nave, al fine di fornire informazioni riguardo alle attività di pesca della nave;
h)
tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP il prima possibile, e al più tardi al momento dell’arrivo della nave in porto per lo sbarco delle catture.»;
c)
al paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
offrono la cooperazione e l’assistenza necessarie per consentire all’osservatore di svolgere i propri compiti, anche fornendo all’osservatore l’accesso necessario alle catture tenute a bordo, ai rigetti e ai documenti di registrazione delle catture (ad esempio, giornale di pesca, registro di produzione, piano di stivaggio);»;
d)
al paragrafo 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
si astengono dall’ostacolare, intimidire, influenzare, corrompere o tentare di corrompere, l’osservatore nell’esercizio dei suoi compiti e dall’interferire con il suo operato o metterne a rischio la sicurezza, personalmente o attraverso i loro agenti o il loro personale o equipaggio;»;
e)
al paragrafo 12 è aggiunto il punto seguente:
«g)
forniscono all’osservatore a bordo, in qualsiasi momento, un accesso libero e indipendente a Internet, a meno che egli non disponga di un dispositivo di comunicazione satellitare bidirezionale pienamente funzionante.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:636:oj#art-1