Art. 8
Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
In vigore dal 13 dic 2023
Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
1. Il titolare dei dati che, nel quadro di relazioni tra imprese, è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell’ o a norma di normative dell’Unione o nazionali applicabili adottate in conformità del diritto dell’Unione, concorda con il destinatario dei dati le modalità della messa a disposizione dei dati e lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e in modo trasparente conformemente al presente capo e del capo IV.
2. Una clausola contrattuale concernente l’accesso ai dati e l’utilizzo degli stessi o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non è vincolante se costituisce una clausola contrattuale abusiva ai sensi dell’ o se, a danno dell’utente, esclude l’applicazione dei diritti dell’utente di cui al capo II, deroga agli stessi o ne modifica l’effetto.
3. Al momento della messa a disposizione dei dati e in relazione alle modalità di tale messa a disposizione, il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ritenga discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, il titolare dei dati fornisce senza indebito ritardo al destinatario dei dati, su richiesta motivata di quest’ultimo, informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione.
4. Il titolare dei dati non mette i dati a disposizione di un destinatario dei dati, anche su base esclusiva, salvo se invitato a farlo dall’utente a norma del capo II.
5. I titolari dei dati e i destinatari dei dati non sono tenuti a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare la conformità alle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati o ai loro obblighi a norma del presente regolamento o di altre normative applicabili dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione.
6. Salvo disposizione contraria del diritto dell’Unione, compreso l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo9, del presente regolamento, o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, l’obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2854:oj#art-8