Art. 50

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 13 dic 2023
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 settembre 2025. L’obbligo derivante dall’, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026. Il capo III si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, che entrano in vigore dopo il 12 settembre 2025. Il capo IV si applica ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025. Il capo IV si applica a decorrere dal 12 settembre 2027 ai contratti conclusi il o anteriormente al 12 settembre 2025, a condizione che: a) siano a tempo indeterminato; o b) scadano almeno 10 anni dopo l’11 gennaio 2024.
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Entrata in vigore e applicazione (Art. 50 Regolamento (UE) 2023/2854) — Testo vigente | Portale Normativo