Art. 39

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

In vigore dal 13 dic 2023
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti adottate dalle autorità competenti. 2.   Se un’autorità competente non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate. 3.   I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
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Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (Art. 39 Regolamento (UE) 2023/2854) — Testo vigente | Portale Normativo