Art. 35
Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
In vigore dal 13 dic 2023
Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
1. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati:
a)
conseguono ove tecnicamente fattibile, l’interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso tipo di servizio;
b)
aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso tipo di servizio;
c)
facilitano, ove tecnicamente fattibile, l’equivalenza funzionale tra i diversi servizi di trattamento dei dati di cui all’, paragrafo 1, che riguardano lo stesso tipo di servizio ;
d)
non incidono negativamente sulla sicurezza e sull’integrità dei servizi di trattamento dei dati e dei dati stessi;
e)
sono concepite in modo tale da consentire i progressi tecnologici e l’inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.
2. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano adeguatamente:
a)
gli aspetti di interoperabilità del cloud per quanto riguarda l’interoperabilità del trasporto, l’interoperabilità sintattica, l’interoperabilità semantica dei dati, l’interoperabilità comportamentale e l’interoperabilità in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (policy interoperability);
b)
gli aspetti della portabilità dei dati su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica dei dati, la portabilità semantica dei dati e la portabilità dei dati in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (data policy portability);
c)
gli aspetti delle applicazioni su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica delle applicazioni, la portabilità delle istruzioni delle applicazioni, la portabilità dei metadati delle applicazioni, la portabilità del comportamento delle applicazioni e la portabilità delle applicazioni in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (application policy portability).
3. Le specifiche di interoperabilità aperte rispettano l’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dopo aver tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni sulla base di specifiche basate sull’ interoperabilità aperte che contemplino tutti i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri delle autorità competenti pertinenti di cui all’, paragrafo 5, lettera h), e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.
7. Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modifica l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
8. Ai fini dell’, paragrafo 3, la Commissione pubblica, mediante atti di esecuzione, i riferimenti delle norme armonizzate e delle specifiche comuni per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati in un archivio centrale dell’Unione delle norme per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.
9. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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