Art. 22
Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
In vigore dal 13 dic 2023
Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
1. Gli enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e gli organismi dell’Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell’attuazione coerente del presente capo.
2. Tutti i dati scambiati nell’ambito dell’assistenza richiesta e fornita a norma del paragrafo 1 non sono utilizzati in maniera incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti.
3. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, l’ente pubblico lo notifica preventivamente all’autorità competente designata ai sensi dell’ in tale Stato membro. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e dagli organismi dell’Unione. La richiesta è esaminata dall’autorità competente dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.
4. Dopo aver esaminato la richiesta alla luce dei requisiti di cui all’, la pertinente autorità competente intraprende senza indebito ritardo una delle azioni seguenti:
a)
trasmette la richiesta al titolare dei dati e, se del caso, informa l’ente pubblico richiedente, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione dell’eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati al fine di ridurre l’onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta.;
b)
respinge la richiesta per motivi debitamente giustificati, conformemente al presente capo;
L’ente pubblico richiedente, la Commissione, la Banca centrale europea e l’organismo dell’Unione tengono conto del parere e dei motivi della pertinente autorità competente, ai sensi del primo comma, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, come ripresentare la richiesta, se del caso.
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