Art. 19
Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
In vigore dal 13 dic 2023
Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
1. Un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione che riceve dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell’:
a)
non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti;
b)
ha attuato misure tecniche e organizzative che preservino la riservatezza e l’integrità dei dati richiesti e la sicurezza dei trasferimenti dei dati, in particolare dei dati personali, e tutelino i diritti e le libertà degli interessati;
c)
cancella i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati e le persone o organizzazioni che hanno ricevuto i dati a norma dell’, paragrafo 1, senza indebito ritardo dell’avvenuta cancellazione, a meno che l’archiviazione dei dati sia richiesta in conformità del diritto dell’Unione o nazionale in materia di accesso pubblico ai documenti nel contesto degli obblighi di trasparenza.
2. Un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:
a)
non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto connesso o un servizio correlato in concorrenza con il prodotto connesso o il servizio correlato del titolare dei dati;
b)
non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a).
3. La divulgazione di segreti commerciali a un ente pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo di una richiesta a norma dell’. In tali casi, il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti metadati. L’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione adotta, prima della divulgazione di segreti commerciali, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, ivi compreso, se del caso, l’uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
4. Un ente pubblico, la Commissione la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2854:oj#art-19