Art. 18

Soddisfacimento delle richieste di dati

In vigore dal 13 dic 2023
Soddisfacimento delle richieste di dati 1.   Il titolare dei dati che riceve una richiesta di mettere i dati a disposizione a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell’ente pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione richiedente senza indebito ritardo, tenendo conto delle misure tecniche, organizzative e giuridiche necessarie. 2.   Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nel diritto dell’Unione o nazionale, un titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica di una richiesta di mettere i dati a disposizione ai sensi del presente capo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un’emergenza pubblica e senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei motivi seguenti: a) il titolare dei dati non ha il controllo sui dati richiesti; b) un altro ente pubblico, o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha presentato in precedenza una richiesta analoga per la stessa finalità e al titolare dei dati non è stata notificata la cancellazione dei dati a norma dell’, paragrafo 1, lettera c); c) la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2. 3.   Se decide di rifiutare la richiesta o di chiederne la modifica a norma del paragrafo 2, lettera b), il titolare dei dati indica l’identità dell’ente pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione che ha presentato in precedenza una richiesta per la stessa finalità. 4.   Se l’insieme di dati richiesto include dati personali, il titolare dei dati anonimizza adeguatamente i dati, a meno che il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione imponga la divulgazione di dati personali. In tali casi il titolare dei dati pseudonimizza i dati . 5.   Se l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta e la questione non può essere risolta mediante opportuna modifica della stessa, la questione è sottoposta all’autorità competente, designata ai sensi dell’, dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.
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