Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) il punto 26 è sostituito dal seguente: «26) “inadempimento”, in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell', lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento chele norme interne del CSD definiscono come inadempimento»; b) sono aggiunti i punti seguenti: «47) “gruppo”: un gruppo ai sensi dell', punto 11), della direttiva 2013/34/UE; 48) “stretti legami”: gli stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE; 49) “partecipazione qualificata”: una partecipazione diretta o indiretta in un CSD che rappresenti almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del CSD; 50) “regolamento netto differito”: meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a “netting” e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa. (*1)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;" 2) all'articolo 6, paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «5.   L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare: a) le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma; b) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e c) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2025.» ; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Misure per la gestione dei mancati regolamenti 1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dal CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti. 2.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti. Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di negoziazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento. Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD. 3.   Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti: a) mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti all'operazione; b) operazioni che non sono considerate di negoziazione; c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente. 4.   La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, terzo comma. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi: a) tipo di attività (asset); b) liquidità dello strumento finanziario; c) tipo di operazione; d) durata del mancato regolamento. Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati. La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione. 6.   Entro il 17 gennaio 2026, l'ESMA pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati da una CCP. 7.   I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con le rispettive autorità competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante. Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente. 8.   Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare: a) le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e b) le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo. 10.   L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1; b) le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2; c) le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 7 bis Procedura di acquisto forzoso obbligatorio 1.   Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici dell'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni su tali strumenti finanziari si debba applicare la procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali acquisti forzosi costituiscano un mezzo necessario, appropriato e proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell’Unione. La Commissione può adottare l’atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l’applicazione del meccanismo di penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma; b) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione; b) il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4; c) se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore. 2.   L'ESMA pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco degli strumenti finanziari stabiliti dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. 3.   Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione: a) valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione; b) valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi. 4.   Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione, se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento (“periodo di proroga”) pari a cinque giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso obbligatorio. In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati. In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve. 5.   Gli strumenti soggetti alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato. 6.   In caso di mancato regolamento in una catena di operazioni che comportano mancati regolamenti di operazioni successive nella catena, ciascun partecipante ha il diritto di trasferire il proprio obbligo di avviare l'acquisto forzoso obbligatorio al partecipante successivo della catena. Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10. Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempiuta è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni. 7.   La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica: a) ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3; b) alle operazioni di finanziamento tramite titoli; c) ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso; d) alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012. 8.   Fatto salvo il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia della differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso. 9.   Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata (“periodo di differimento”). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario entro la fine del periodo di differimento, gli è corrisposto il risarcimento in contanti. Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario scegli di differire l’esecuzione dell’acquisto forzoso, del periodo di differimento. 10.   Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati in relazione alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio avviata in conformità del paragrafo 4, primo comma, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti. 11.   I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue: a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10; b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10; c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10. Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo. Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari. 12.   Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni è determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012. 13.   L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica. Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica. L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione. La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione. Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma. L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. 14.   Se ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1, la Commissione riesamina tale decisione periodicamente e almeno ogni quattro anni al fine di valutare se le condizioni di cui a tale paragrafo restano soddisfatte. Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Qualora l’ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica mutatis mutandis. 15.   L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4; b) le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all', paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014; c) i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6; d) altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che includono clausole di compensazione per close-out; e) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9; f) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e g) i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag.1).»;" 4) all'articolo 12, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento; c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.»; 5) l'articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che il CSD richiedente abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'inizio delle sue attività.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Dal momento in cui la domanda è considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente nell'ambito dei propri settori di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo. Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo e l'autorità competente intende comunque concedere l'autorizzazione, tale autorità competente, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, fornisce alle autorità rilevanti i motivi per cui intende rilasciare l'autorizzazione nonostante il parere negativo. Ciascuna delle autorità rilevanti che ha emesso un parere negativo, di cui al terzo comma, può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende una decisione definitiva e fornisce per iscritto alle autorità rilevanti una spiegazione dettagliata della sua decisione. Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA. Un parere negativo, di cui al terzo comma, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Oltre a consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 6, l'autorità competente, prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, può consultare altre autorità che esercitano la vigilanza su un'entità che detiene una partecipazione qualificata nel CSD richiedente sulle questioni di cui al paragrafo 7.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «8 bis.   L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi da 4 a 7 bis circa i risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.» ; 6) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La concessione di un'autorizzazione a esternalizzare un servizio di base a terzi a norma del paragrafo 1 o a estendere le attività a norma del paragrafo 1, lettere a), c) e d), è soggetta alla procedura di cui all'articolo 17. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 8 bis. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità competente comunica al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata rilasciata o negata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.» ; 7) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati o di dati analoghi attestanti le emissioni di titoli, e dati collegati alla prestazione dei servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.» ; 8) l'articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'autorità competente riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD, compresi i piani di cui all'articolo 22 bis, per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al primo comma tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, del profilo di rischio, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono effettuati almeno ogni tre anni.» ; b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta per accertare se il CSD rispetta gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD. Le autorità consultate possono emettere un parere motivato nei loro ambiti di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente. Qualora un'autorità consultata non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo. Qualora un'autorità consultata emetta un parere motivato negativo e l'autorità competente lo contesti, tale autorità competente fornisce all'autorità consultata, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, una motivazione relativa al parere negativo. Ciascuna delle autorità consultate che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della propria decisione alle autorità rilevanti. I pareri negativi di cui al quarto comma espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati. 7.   L'autorità competente informa le autorità rilevanti, l'ESMA e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.» ; d) il paragrafo 10 è così modificato: i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le informazioni che l'autorità competente deve fornire conformemente al paragrafo 7;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.»; e) al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.»; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 22 bis Piani per il risanamento e la liquidazione ordinata 1.   Il CSD individua scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi critici e valuta l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali scenari considerano i vari rischi indipendenti e collegati ai quali è esposto il CSD. Sulla base di tale analisi, il CSD elabora e presenta all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata. 2.   I piani di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e contengono almeno quanto segue: a) una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata; b) l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD; c) apposite procedure atte a garantire la raccolta di capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio del CSD si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti all'articolo 47, paragrafo 1; d) apposite procedure atte a consentire la liquidazione o la ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi del CSD nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale; e) apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici; f) una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie. 3.   Il CSD dispone della capacità di individuare e fornire alle entità collegate le informazioni necessarie per la tempestiva attuazione dei piani durante scenari di stress. 4.   Tali piani sono approvati dall'organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione. 5.   Il CSD rivede e aggiorna regolarmente e, comunque, almeno ogni due anni, i piani. Ogni aggiornamento dei piani è fornito all'autorità competente. 6.   Se ritiene che i piani del CSD siano insufficienti, l'autorità competente può esigere che il CSD adotti misure supplementari o elabori misure alternative. 7.   Qualora un CSD sia soggetto alla direttiva 2014/59/UE e sia stato elaborato un piano di risanamento ai sensi di tale direttiva, il CSD fornisce tale piano di risanamento all'autorità competente. Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE o un piano analogo ai sensi del diritto nazionale al fine di assicurare la continuità dei servizi di base del CSD, l'autorità di risoluzione o, in sua assenza, l'autorità competente informa l'ESMA dell'esistenza di tale piano. Se il piano di risanamento e il piano di risoluzione elaborati ai sensi della direttiva 2014/59/UE, o eventuali piani analoghi ai sensi del diritto nazionale, contengono tutti gli elementi elencati al paragrafo 2, il CSD non è tenuto a preparare i piani a norma del paragrafo 1.»; 10) all'articolo 23, i paragrafi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Un CSD autorizzato, o un CSD che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. Il CSD può prestare tali servizi solo dopo essere stato autorizzato in conformità dell'articolo 17 e non prima della data applicabile a norma del paragrafo 8 del presente articolo. 3.   Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti: a) lo Stato membro ospitante; b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare, compreso il tipo di strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante per il quale il CSD intende prestare tali servizi; c) la valuta o le valute che intende trattare; d) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni. 4.   Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato, o dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato, prestati tramite una succursale, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti: a) le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c); b) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione; c) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni. 5.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica senza indebito ritardo la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera d), o al paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Quest'ultima può fornire un parere non vincolante su tale valutazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine entro un mese dal ricevimento di tale valutazione. 6.   Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), o al paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante o dell'adeguatezza delle misure che il CSD intende adottare in conformità del paragrafo 3, lettera d), o del paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi. Entro tale periodo, nel caso in cui il CSD presti già i servizi ad altri Stati membri ospitanti, anche tramite una succursale, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa anche il collegio di cui all'articolo 24 bis. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al primo comma. 7.   Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 6, di non comunicare le informazioni di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tali informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 bis della propria decisione. 8.   Il CSD può iniziare a fornire i servizi o aprire una succursale di cui al paragrafo 2 non prima di 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. 9.   In caso di modifica delle informazioni comunicate nei documenti presentati conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 bis in merito a tali modifiche. 10.   L'ESMA può emanare orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare l'ambito della valutazione che il CSD deve fornire a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.» ; 11) l'articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti: «L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 24 bis le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle eventuali azioni correttive o sanzioni decise da tale autorità competente.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza ritardo l'identità degli emittenti stabiliti nello Stato membro ospitante o dei partecipanti i che detengono strumenti finanziari emessi in base al diritto dello Stato membro ospitante e partecipano ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività di un CSD che presta servizi di base nello Stato membro ospitante tramite una succursale.» ; c) il paragrafo 4 è soppresso; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 bis. Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 bis di tali misure senza indebito ritardo. L'autorità competente dello Stato membro d'origine o quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; e) il paragrafo 7 è soppresso; 12) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 24 bis Collegio delle autorità di vigilanza 1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti. 2.   Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui: a) l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure b) una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale. 3.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio. 4.   Il collegio è composto dai membri seguenti: a) l'ESMA; b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine; c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12; d) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale; e) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3. 5.   Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta. 6.   Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato. 7.   Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. 8.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura: a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22; b) una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni; c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri; d) lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19; e) la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri; f) lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27; g) lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo. 9.   Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio. Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni. Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici. I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio. 10.   Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti: a) le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60; b) questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure c) le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5. 11.   Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto. 12.   Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro. 13.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 13) l'articolo 25 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Un CSD di un paese terzo che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, ne dà notifica all'ESMA. L'ESMA informa l'autorità competente dello Stato membro ai sensi della cui normativa sono emessi gli strumenti finanziari della notifica ricevuta.» ; b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «e) il CSD di un paese terzo è stabilito o autorizzato in un paese terzo che non è identificato come paese terzo ad alto rischio negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" c) al paragrafo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «13.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al paragrafo 2 bis. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti: a) il numero dei partecipanti situati nell'Unione a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al paragrafo 2 bis; b) il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente; c) il numero e il volume di operazioni regolate dai partecipanti dell'Unione durante l'anno precedente. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 14) l'articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei suoi partecipanti.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra i loro partecipanti o i loro clienti e il CSD stesso, tra cui: a) i dirigenti del CSD; b) i dipendenti del CSD; c) i membri dell'organo di amministrazione del CSD; d) le persone che esercitano un controllo diretto o indiretto sul CSD; e) le persone che hanno stretti legami con una delle persone di cui alle lettere a), b) e c); e f) le persone che hanno stretti legami con il CSD stesso. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli delle norme e delle procedure di cui al paragrafo 2, secondo comma. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 15) l'articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente articolo, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.»; b) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «6.   L'autorità competente concede l'autorizzazione a un CSD solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate nel CSD, nonché sugli importi delle partecipazioni. 7.   L'autorità competente rifiuta di autorizzare un CSD se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente del CSD, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate nel CSD. 8.   Quando esistono stretti legami tra il CSD e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza. 9.   Se le persone di cui al paragrafo 6 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione al CSD. 10.   L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il CSD ha stretti legami o se le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamenti o disposizioni amministrative, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza. 11.   I CSD, senza indugio: a) trasmettono all'autorità competente informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all'identità delle persone che detengono una partecipazione qualificata nel CSD e all'entità dei loro interessi; b) rendono pubblici: i) le informazioni fornite all'autorità competente di cui alla lettera a); e ii) il trasferimento dei diritti di proprietà che dà origine a cambiamenti nel controllo del CSD.» ; 16) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 27 bis Informazioni da trasmettere alle autorità competenti 1.   Il CSD notifica alla propria autorità competente qualsiasi modifica della sua gestione e fornisce a detta autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la sua conformità all'articolo 27, paragrafi da 1 a 5. Se la condotta di un membro dell'organo di amministrazione è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dell'organo di amministrazione. 2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica (“candidato acquirente”), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un CSD in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che faccia sì che il CSD divenga una sua impresa figlia (“progetto di acquisizione”) ne dà previa notifica scritta all'autorità competente del CSD indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD (“candidato venditore”) ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10%, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il CSD cessi di essere un'impresa figlia. 3.   L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 4, al candidato acquirente o al candidato venditore di aver ricevuto la notifica. L'autorità competente dispone di un massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4 (“periodo di valutazione”) per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 (“valutazione”). L'autorità competente informa il candidato acquirente o il candidato venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica. 4.   Durante il periodo di valutazione, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, l'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione. 5.   L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 4, secondo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente è situato o regolamentato al di fuori dell'Unione o se è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 648/2012 o delle direttive 2009/65/CE (*4), 2009/138/CE (*5) o 2011/61/UE (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE. 6.   Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Tuttavia, un'autorità competente può procedere a tale comunicazione anche in assenza di una richiesta del candidato acquirente, se previsto dal diritto nazionale. 7.   Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l'autorità competente non vi si oppone entro il periodo di valutazione. 8.   L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso. 9.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale. Articolo 27 ter Valutazione 1.   Nel valutare la notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente del CSD cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sul CSD, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue: a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente; b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività del CSD; c) se il CSD sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento; d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell' della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nel CSD in cui si propone l'acquisizione. Nel valutare la capacità del CSD di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui il CSD diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità. 2.   Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete. 3.   Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato. 4.   Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale. 5.   In deroga all'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 5, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso CSD, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio. 6.   Le autorità competenti si scambiano senza indebito ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato il CSD al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente. 7.   L'ESMA emana, in stretta collaborazione con l'ABE, orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla valutazione dell'idoneità di chiunque dirigerà l'attività del CSD, nonché sulle norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni dirette o indirette e degli aumenti delle partecipazioni in CSD. Articolo 27 quater Deroga per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario Gli articoli 27 bis e 27 ter non si applicano a un CSD che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, ed è soggetto alla direttiva 2013/36/UE. (*4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)." (*5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)." (*6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;" 17) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e sul livello dei servizi. Il livello dei servizi comprende la scelta di un sistema di compensazione e regolamento, la struttura operativa del CSD, l'ambito dei prodotti regolati o registrati, l'utilizzo di tecnologie per le operazioni del CSD e le procedure pertinenti.» ; 18) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   I CSD richiedono agli emittenti di ottenere e trasmettere loro un identificativo della persona giuridica (LEI) valido.» ; 19) l'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Disposizioni generali Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.»; 20) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite un CSD autorizzato a fornire i servizi di cui alla sezione C dell'allegato, che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare tali pagamenti in contanti attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite i propri conti o i conti di un altro CSD, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.» ; 21) all'articolo 47, il paragrafo 2 è soppresso; 22) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 47 bis Regolamento netto differito 1.   I CSD che applicano il regolamento netto differito definiscono le regole e le procedure applicabili a tale meccanismo e al regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti. 2.   I CSD che applicano il regolamento netto differito misurano, monitorano, gestiscono e segnalano alle autorità competenti i rischi di credito e di liquidità derivanti da tale meccanismo. 3.   L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della misurazione, del monitoraggio, della gestione e della segnalazione dei rischi di credito e di liquidità da parte dei CSD in relazione al regolamento netto differito. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 23) all'articolo 49, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Per diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi si intendono: a) il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è costituito l'emittente; e b) il diritto societario in vigore o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 17 gennaio 2025. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 17 febbraio 2025. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.»; 24) all'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 a un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda la tratta senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda la accetta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, che non supera 12 mesi.» ; 25) l'articolo 54 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, o che intende altrimenti prestare tutti i servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 è autorizzato alle condizioni specificate ai paragrafi 3, 6, 7, 8 e 9 bis del presente articolo.» ; b) è inserito il seguente paragrafo seguente: «2 bis.   Un CSD che intende regolare i pagamenti contanti dell'insieme o di parte del suo sistema di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio o presso un CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, è autorizzato, alle condizioni specificate ai paragrafi da 3 a 9 bis del presente articolo, a designare a tal fine uno o più: a) enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; o b) CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L'autorizzazione a designare enti creditizi CSD ai sensi del primo comma è utilizzata solo con riguardo ai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività. Gli enti creditizi e i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario designati ai sensi del primo comma sono considerati agenti di regolamento.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, un CSD può essere autorizzato a designare un ente creditizio affinché presti servizi accessori di tipo bancario per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte del sistema di regolamento titoli di tale CSD a norma del paragrafo 2 bis, lettera b): a) l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60; b) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato; c) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività; d) l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD; e) l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e pubblica ogni anno nel quadro dell'informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e f) l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui si materializzino rischi di liquidità o di credito per effetto della prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da un'entità giuridica separata.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Se un CSD intende designare un ente creditizio o un CSD a norma del paragrafo 2 bis per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, tali pagamenti in contanti non sono in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante.» ; e) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), e il paragrafo 4 bis non si applica agli enti creditizi e ai CSD di cui al paragrafo 2 bis, che offrono di regolare i pagamenti in contanti per tutto o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti tramite conti aperti presso tali enti creditizi e CSD, a seconda dei casi, calcolato su un periodo di un anno, non supera la soglia determinata a norma del paragrafo 9. L'autorità competente controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni insieme ai dati sottostanti all'ESMA e all'ABE. L'autorità competente trasmette inoltre le proprie conclusioni ai membri del SEBC. Fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 1, se determina che la soglia è stata superata, l'autorità competente prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi. 6.   Ove consideri che l'esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata, l'autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o CSD di cui al paragrafo 2 bis, o di designare un ente creditizio o un CSD di cui al paragrafo 2 bis, in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 7.   I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2 bis, lettera a), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.» ; (f) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera d).» ; g) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la soglia di cui al paragrafo 5 e la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per la gestione del rischio al fine di attenuare i rischi in relazione alla designazione degli enti creditizi conformemente al paragrafo 2 bis. Nell'elaborare tali norme, l'ABE tiene conto di quanto segue: a) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, compresa l'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli; b) le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per gli enti creditizi designati coinvolti e per i partecipanti ai CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ai quali non si applica il paragrafo 4; c) la possibilità per i CSD di regolare i pagamenti in contanti in diverse valute; d) la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti al regolamento in moneta di banca centrale; e e) la necessità di garantire parità di condizioni tra i CSD nell'Unione. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 26) l'articolo 55 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario o a fornire esso stesso servizi accessori di tipo bancario, a norma dell'articolo 54, all'autorità competente del suo Stato membro d'origine. 2.   La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario e in che modo il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all'articolo 59, paragrafi 1, 3, 4 e 4 bis e le altre condizioni stabilite all'articolo 54.» ; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento delle informazioni indicate in tale paragrafo. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso un parere positivo. Qualora almeno un’autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emetta un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione, entro un mese dal ricevimento di tale parere motivato negativo, fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), i motivi relativi al parere negativo. Se entro un mese dopo la presentazione di tali motivi un'autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l'autorità competente intende comunque rilasciare l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; ii) è inserito il comma seguente: «L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.»; 27) l'articolo 59 è così modificato: a) il paragrafo 4 è così modificato: i) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «c) mantiene risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno due partecipanti, incluse l'impresa madre e le imprese figlie, verso i quali detiene le esposizioni più cospicue; d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta pertinente, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e monitora il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità; e) ogniqualvolta sono utilizzati accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi, seleziona come fornitori di liquidità solo enti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;»; ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) dispone di dispositivi prestabiliti e altamente affidabili per garantire di poter convertire tempestivamente in contanti la garanzia fornita da un cliente inadempiente e, qualora siano utilizzati dispositivi non impegnati, per stabilire che i potenziali rischi connessi siano stati identificati e attenuati;»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla fornitura di tali servizi.» ; c) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «5.   L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il monitoraggio, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4, così come le norme e le procedure di cui al paragrafo 4 bis. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.» ; 28) l'articolo 60 è così modificato: a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informano l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L'autorità competente del CSD, previa consultazione delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e delle autorità rilevanti, riesamina e valuta almeno ogni due anni quanto segue:»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.»; 29) l'articolo 67 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 16 gennaio 2024.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi 5 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 30) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.» ; 31) l'articolo 69 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le norme nazionali in materia di autorizzazione dei CSD continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di autorizzazione dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2025.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis.   Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi e delle loro attività a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2027. Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di riconoscimento di CSD di paesi terzi ne notifica l'ESMA entro due anni dal 16 gennaio 2024. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti: a) il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al secondo comma; b) le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e c) il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4 ter.   Un CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, prima del 17 gennaio 2026 presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro il 17 gennaio 2026. 4 quater.   Se un CSD ha presentato una domanda di riconoscimento completa in conformità dell'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, prima del 16 gennaio 2024, ma l'ESMA non ha emesso una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, entro tale data, le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD continuano ad applicarsi fino alla decisione dell'ESMA.» ; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 14, applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15, lettere a), b) e g), applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10. 7.   Le autorità competenti istituiscono i collegi a norma dell'articolo 24 bis entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 13. 8.   Un CSD che, in un altro Stato membro, ha prestato i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato o che ha aperto una succursale conformemente all'articolo 23 applicabile prima del 16 gennaio 2024, è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 6, solo per quanto riguarda: a) l'apertura di una nuova succursale; b) una modifica della gamma di tali servizi.» ; 32) l'articolo 72 è soppresso; 33) l'articolo 74 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi:»; ii) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: i) il numero e il volume dei mancati regolamenti e la loro evoluzione; ii) l'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti; iii) la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti; iv) le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti; v) un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti; vi) l'importo delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7; vii) ove applicabile, il numero e il volume di acquisti forzosi di cui all'articolo 7 bis; viii) eventuali misure adottate dalle autorità competenti per affrontare situazioni in cui l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza del regolamento registrati nel mercato dell'Unione; a bis) i livelli di efficienza del regolamento rispetto alla situazione nei principali mercati dei capitali di paesi terzi, nonché in termini di strumenti negoziati e tipi di operazioni eseguite su tali mercati; b) l'adeguatezza delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, in particolare l'esigenza di ulteriore flessibilità quanto a tali penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi; c) il numero e il volume delle operazioni regolate al di fuori dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e la loro evoluzione nel tempo, compreso un confronto con il numero e il volume delle operazioni regolate nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 9 e di qualsiasi altra informazione pertinente, nonché l'impatto di tale evoluzione sulla concorrenza nel mercato dei regolamenti e gli eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal regolamento internalizzato;»; iii) è aggiunta la lettera seguente: «l) il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue: a) ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), b), c), i) e l); b) ogni tre anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f); c) almeno ogni tre anni e, in ogni caso entro sei mesi dalla verifica inter pares condotta conformemente all’articolo 24, per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera g); d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k). Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al primo comma del presente paragrafo.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3.   Entro il 17 gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione relativa alla potenziale riduzione del periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, prima frase (“ciclo di regolamento”). La relazione comprende tutti gli elementi seguenti: a) una valutazione dell'opportunità di ridurre il ciclo di regolamento e del potenziale impatto di tale riduzione sui CSD, sulle sedi di negoziazione e su altri partecipanti al mercato; b) una valutazione dei costi e dei benefici della riduzione del ciclo di regolamento nell'Unione, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni; c) una descrizione dettagliata e un calendario di come passare a un ciclo di regolamento più breve, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni; d) una panoramica degli sviluppi internazionali sui cicli di regolamento e del loro impatto sui mercati dei capitali dell'Unione. 4.   Su richiesta della Commissione, l’ESMA fornisce un’analisi costi-benefici dell’introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio. Tale analisi costi-benefici comprende gli elementi seguenti: a) la durata media dei mancati regolamenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari o le categorie di operazioni su quegli strumenti finanziari ai quali potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori; b) l'impatto dell'introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sul mercato dell'Unione, comprese una valutazione delle cause sottostanti dei mancati regolamenti cui potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori e un'analisi delle implicazioni dell'assoggettamento di specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori; c) l'applicazione di una procedura di acquisto forzoso simile in mercati di paesi terzi comparabili e l'impatto sulla competitività del mercato dell'Unione; d) l'eventuale impatto evidente sulla stabilità finanziaria nell'Unione derivante dai mancati regolamenti; e) l'eventuale impatto evidente sulla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione derivante da tassi di efficienza del regolamento divergenti, comprese le ragioni di tale divergenza e le misure appropriate per limitarla. 5.   L'ABE, in cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, pubblica una relazione annuale su tali CSD che designano altri CSD o enti creditizi per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario. La relazione tiene conto delle risultanze relative al monitoraggio della soglia da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 54, paragrafo 5, e delle implicazioni in termini di credito e di liquidità per i CSD che forniscono servizi accessori di tipo bancario al di sotto di tale soglia. 6.   L'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, presenta alla Commissione una relazione entro il 17 gennaio 2025 riguardante l'opportunità di applicare ulteriori strumenti normativi per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. La relazione riguarda almeno la definizione delle dimensioni delle operazioni, il regolamento parziale delle negoziazioni in dissesto e l'uso di programmi di autoprestito/prestito. Successivamente, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, riferisce ogni tre anni in merito a qualsiasi potenziale strumento aggiuntivo per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Nei casi in cui non siano stati individuati nuovi strumenti, l'ESMA ne informa la Commissione e non è tenuta a presentare una relazione. 7.   Entro il 17 gennaio 2026, l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione delle perdite su crediti residue relativa alle esposizioni creditizie residue di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera g), e delle modalità per gestirle. Tale relazione è resa pubblica.» ; 34) l'articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 Riesame Entro il 17 gennaio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. La Commissione valuta, in particolare: a) le questioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) ad l), verificando se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento a cui non si faccia fronte in misura sufficiente e considerando la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a: i) migliorare l'efficienza del regolamento; ii) limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD; iii) affrontare eventuali problemi individuati in materia di concorrenza o stabilità finanziaria connessi al regolamento internalizzato; iv) ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero; v) garantire che le autorità dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi; b) il funzionamento del quadro di regolamentazione e di vigilanza per i CSD dell'Unione, in particolare i CSD le cui attività hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti, concentrandosi in particolare sulla prestazione di servizi transfrontalieri, sui rischi potenziali per i clienti e i partecipanti ai CSD, sulla tutela degli investitori e sulla stabilità finanziaria nell'Unione; c) il funzionamento e l’ambito di applicazione del quadro di regolamentazione e di vigilanza dell'Unione per i CSD di paesi terzi, in particolare la loro vigilanza quando prestano servizi nell'Unione, compreso il ruolo dell'ESMA. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.».
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