Art. 13

Missione e compiti del CERT-UE

In vigore dal 13 dic 2023
Missione e compiti del CERT-UE 1.   La missione del CERT-UE consiste nel contribuire alla sicurezza dell'ambiente TIC non riservato dei soggetti dell'Unione fornendo loro consulenza in materia di cibersicurezza, aiutandoli a prevenire, rilevare, affrontare e attenuare gli incidenti e a rispondervi e riprendersi dagli stessi, e fungendo per tali soggetti da piattaforma per lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza e il coordinamento della risposta in caso di incidenti. 2.   Il CERT-UE raccoglie, gestisce, analizza e condivide informazioni con i soggetti dell'Unione sulle minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti riguardanti le infrastrutture TIC non riservate. Coordina le risposte agli incidenti a livello interistituzionale e a livello di soggetti dell'Unione, anche assicurando o coordinando la prestazione di assistenza operativa specializzata. 3.   Il CERT-UE svolge i seguenti compiti per assistere i soggetti dell'Unione: a) li assiste nell'attuazione del presente regolamento e contribuisce al coordinamento della sua attuazione tramite le misure elencate all', paragrafo 1, o tramite relazioni ad hoc richieste dall'IICB; b) offre servizi CSIRT standard per i soggetti dell'Unione attraverso un pacchetto di servizi di cibersicurezza descritti nel proprio catalogo dei servizi («servizi di base»); c) mantiene una rete di omologhi e partner a sostegno dei propri servizi, come indicato agli ; d) richiama l'attenzione dell'IICB su ogni problema relativo all'attuazione del presente regolamento e all'attuazione degli indirizzi, delle raccomandazioni e degli inviti a intervenire; e) sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, contribuisce alla consapevolezza situazionale informatica dell'Unione in stretta cooperazione con l'ENISA; f) coordina la gestione degli incidenti gravi; g) funge, per i soggetti dell'Unione, da equivalente del coordinatore designato ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555; h) fornisce, su richiesta di un soggetto dell'Unione, la scansione proattiva e non invasiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di tale soggetto dell'Unione. Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono condivise con l'IICB, la rete CSIRT e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), ove applicabile e appropriato, e sono soggette ad adeguate condizioni di riservatezza. 4.   Il CERT-UE può cooperare, conformemente all' o 18, a seconda dei casi, con le pertinenti comunità di cibersicurezza all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche nei settori seguenti: a) preparazione, coordinamento in caso di incidente, scambio di informazioni e risposta alle crisi a livello tecnico relativamente a casi collegati ai soggetti dell'Unione; b) cooperazione operativa per quanto riguarda la rete CSIRT, anche per l'assistenza reciproca; c) intelligence relativa alle minacce informatiche, compresa la consapevolezza situazionale; d) ogni tematica che richieda le competenze tecniche in materia di cibersicurezza del CERT-UE. 5.   Nell'ambito delle sue competenze il CERT-UE avvia una cooperazione strutturata con l'ENISA in materia di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Il CERT-UE può cooperare e scambiare informazioni con il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol. 6.   Il CERT-UE può prestare i seguenti servizi non descritti nel suo catalogo dei servizi («servizi addebitabili»): a) servizi a sostegno della cibersicurezza dell'ambiente TIC dei soggetti dell'Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, forniti in base ad accordi sul livello dei servizi e compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare il controllo della rete ad ampio spettro, compreso il controllo di prima linea 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per le minacce informatiche di gravità elevata; b) servizi a sostegno di operazioni o progetti di cibersicurezza dei soggetti dell'Unione, diversi da quelli volti a proteggere il loro ambiente TIC, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB; c) su richiesta, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto dell'Unione interessato per individuare le vulnerabilità con un potenziale impatto significativo; d) servizi a sostegno della sicurezza dell'ambiente TIC di organizzazioni diverse dai soggetti dell'Unione e che cooperano strettamente con tali soggetti, ad esempio perché investite di compiti o responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB. Per quanto riguarda il primo comma, lettera d), in via eccezionale il CERT-UE può stipulare accordi sul livello dei servizi con soggetti diversi da quelli dell'Unione, previa approvazione dell'IICB. 7.   Il CERT-UE organizza esercitazioni di cibersicurezza e può parteciparvi o raccomandare la partecipazione alle esercitazioni esistenti, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, per verificare il livello di cibersicurezza dei soggetti dell'Unione. 8.   Il CERT-UE può fornire assistenza ai soggetti dell'Unione in caso di incidenti in reti e sistemi informativi che trattano ICUE se i soggetti dell'Unione interessati lo richiedono esplicitamente in conformità delle rispettive procedure. La fornitura di assistenza da parte del CERT-UE ai sensi del presente paragrafo non pregiudica le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate. 9.   Il CERT-UE informa i soggetti dell'Unione delle sue procedure e dei suoi processi di gestione degli incidenti. 10.   Il CERT-UE fornisce, con un elevato livello di riservatezza e affidabilità, attraverso meccanismi di cooperazione e linee gerarchiche appropriati, informazioni pertinenti e anonimizzate sugli incidenti gravi e sul modo in cui sono stati gestiti. Tali informazioni sono inserite nella relazione di cui all’, paragrafo 14. 11.   Il CERT-UE, in collaborazione con il GEPD, sostiene i soggetti dell'Unione interessati nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti del GEPD in quanto autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. 12.   Su esplicita richiesta dei dipartimenti politici dei soggetti dell'Unione, il CERT-UE può fornire consulenza tecnica o contributi tecnici su importanti questioni strategiche.
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Missione e compiti del CERT-UE (Art. 13 Regolamento (UE) 2023/2841) — Testo vigente | Portale Normativo