Art. 6
Monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 13 dic 2023
Monitoraggio e comunicazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.
2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.
3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.
4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l’importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l’ultimo giorno di un trimestre.
6. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de minimis» concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.
7. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».
Storico versioni
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