Art. 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

In vigore dal 13 dic 2023
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo 1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). 2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti. 3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori: b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento; o c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. 4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale di cui all’, paragrafo 2. 5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all’, paragrafo 2. 6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-", e uno dei due seguenti valori: b) la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’, paragrafo 2; o c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o d) prima dell’attuazione dell’aiuto, i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. 7.   Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) l’intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; e b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-" e l’importo totale di tali prestiti è: i) inferiore a10 milioni di EUR oppure ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR. Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l’equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 8.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo (Art. 4 Regolamento (UE) 2023/2831) — Testo vigente | Portale Normativo