Art. 8
Riesame dei risparmi di CO2
In vigore dal 13 dic 2023
Riesame dei risparmi di CO2
1. La Commissione può verificare i risparmi di CO2 attribuiti a singoli veicoli utilizzando una metodologia stabilita nelle decisioni di approvazione applicabili.
2. In caso di discrepanza tra i risparmi di CO2 certificati e quelli constatati, la Commissione notifica tale esito al costruttore.
Qualora accerti o sia informata di scostamenti o incongruenze nel metodo o nella tecnologia innovativa rispetto alle informazioni che aveva ricevuto nell’ambito della domanda, la Commissione può informarne il costruttore.
Entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il costruttore fornisce alla Commissione la documentazione che dimostri la correttezza dei risparmi di CO2 certificati.
3. Qualora nel periodo di tempo di cui al paragrafo 2 non sia stata inoltrata la documentazione di prova di cui al terzo comma del medesimo paragrafo, o laddove la Commissione non la ritenga soddisfacente, quest’ultima può decidere di non tenere in considerazione i risparmi di CO2 certificati nel computo delle emissioni specifiche medie di tale costruttore per tutti gli anni civili per i quali sono stati contabilizzati tali risparmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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