Art. 3

Domanda di approvazione di ecoinnovazione

In vigore dal 13 dic 2023
Domanda di approvazione di ecoinnovazione 1.   Il richiedente trasmette alla Commissione, per posta elettronica, la domanda di approvazione di una tecnologia innovativa come ecoinnovazione («domanda di approvazione di ecoinnovazione»). Se non è possibile inviarli per posta elettronica, i dati giustificativi sono trasmessi su un supporto elettronico o caricati su un server accessibile alla Commissione. 2.   La domanda di approvazione di ecoinnovazione comprende quanto segue: a) i dati di contatto del richiedente; b) la descrizione della tecnologia innovativa, del modo in cui è applicata al veicolo, della categoria del veicolo (per esempio M1 o N1), del tipo di propulsione (veicolo esclusivamente ICE, NOVC-HEV o OVC-HEV), del tipo di carburante e della modalità carburante; c) una proposta di metodologia per determinare i risparmi di CO2 della tecnologia innovativa o, laddove tale metodologia sia già stabilita da una decisione di approvazione esistente, un riferimento a detta metodologia; d) una relazione di verifica. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), il richiedente può includere nella domanda anche una metodologia semplificata associata alla metodologia di cui alla suddetta lettera, o i valori dei risparmi di CO2 predefiniti. 4.   Se il richiedente è un gruppo di costruttori o fornitori e se necessario per motivi di riservatezza o di concorrenza, i membri del gruppo richiedente possono presentare diverse relazioni di verifica per diverse serie di dati a sostegno della medesima domanda.
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