Art. 3

In vigore dal 13 dic 2023
1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2023/2766 — Testo vigente | Portale Normativo