Art. 1

In vigore dal 12 dic 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa. Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti: i) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati; ii) prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; iii) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e iv) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio definitivo EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Brasile ArcelorMittal Brasil S.A. 54,5 C210 Aperam Inox América do Sul S.A. 54,5 C211 Companhia Siderúrgica Nacional 53,4 C212 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) 63,0 C213 Gerdau Açominas S.A. 55,8 C214 Iran Mobarakeh Steel Company 57,5 C215 Russia Novolipetsk Steel 53,3 C216 Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) 96,5 C217 PAO Severstal 17,6 C218 3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente. Società Aliquota del dazio definitivo EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Tutte le altre società brasiliane 63,0 C999 Tutte le altre società iraniane 57,5 C999 Tutte le altre società russe 96,5 C999 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica federativa del Brasile e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica federativa del Brasile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato ad alcun produttore esportatore soggetto ai dazi antidumping istituiti dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica federativa del Brasile o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 6.   Per i produttori menzionati e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (52), l’aliquota del dazio antidumping definitivo di cui sopra è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra l’aliquota del dazio definitivo ridotta e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento. 7.   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. 8.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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