Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 8 dic 2023
Disposizione transitoria Le scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati in conformità delle norme di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle stesse anche se non sono conformi ai requisiti specifici in materia di etichettatura stabiliti nel presente regolamento.
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