Art. 3

Requisiti di precisione

In vigore dal 8 dic 2023
Requisiti di precisione 1.   Quando i dati sono rilevati sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica all’interno della pertinente unità geografica e siano concepiti per soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato IV. 2.   Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, per esempio a causa di fonti diverse dalle indagini statistiche, gli Stati membri assicurano che le statistiche siano rappresentative dell’ambito che descrivono e soddisfino i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
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