Art. 1

Legame di controllo

In vigore dal 6 dic 2023
Legame di controllo 1.   Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone quando una di queste è tenuta a redigere un bilancio consolidato che comprenda l’altra o le altre persone conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle persone giuridiche non incluse nel bilancio consolidato in ragione di esenzioni o deroghe previste dalla direttiva 2013/34/UE o dall’IFRS 10, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. 3.   Laddove non si applichi il paragrafo 1, due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone nelle circostanze seguenti: a) la persona fisica o giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto in un’altra o più persone; b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo di un’altra o più persone; c) la persona fisica o giuridica è in grado di esercitare un’influenza dominante su un’altra o più persone in forza di una legge, di un contratto, di disposizioni di atti costitutivi o di disposizioni statutarie. 4.   Laddove non si applichino i paragrafi 1, 2 o 3, si può ritenere che due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone in una delle circostanze seguenti (l’elenco non è esaustivo): a) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito alla strategia o di dirigere le attività di un’altra o più persone; b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito a operazioni importanti, compreso il trasferimento dei profitti o delle perdite, di un’altra o più persone; c) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di coordinare l’amministrazione di una o più persone giuridiche. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l’ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le circostanze contemplate nei suddetti paragrafi in relazione a due o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
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